Il Dlgs 105 del 30 luglio 2022 ha definitivamente stabilizzato i 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio, già previsti in via provvisoria, fruibili entro il quinto mese di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni.
Tale congedo di 10 giorni è coperto da un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione.
Il citato Decreto ha previsto anche tre mesi di congedo facoltativo per il padre coperti da un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 30% della retribuzione.
Per incentivare la fruizione dei congedi di paternità, le OO.SS. e l’Azienda hanno raggiunto un’Intesa finalizzata a rafforzare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata e sostenere un sistema di genitorialità condivisa.
L’accordo consentirà al padre che abbia fruito delle 10 giornate di congedo obbligatorio, di avere 10 giornate di congedo facoltativo a partire dal 2023 e ulteriori 8 giornate (per un totale di 18 giornate facoltative( a partire dal 2024, retribuite al 100%, grazie all’integrazione aziendale alla retribuzione INPS del 30%.
Le giornate devono essere fruite a giorni, entro 24 mesi dalla nascita, solo dopo aver esaurito i 10 giorni di congedo obbligatorio. La misura spetta una sola volta anche in caso di parti gemellari e plurigemellari.
Congedi facoltativi di Paternità: estesa la copertura salariale
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Categorie:
CAI-Crédit Agricole Italia, Comunicati
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